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Legge 28 marzo 1968, n. 416 · Legge 28 marzo 1968, n. 416 — Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica

Legge 28 marzo 1968, n. 416 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. ((1)) Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2 ) ha disposto che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988".