Legge 20 marzo 1968, n. 418 Art. 1
L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 , per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, e' estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti. Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.