Legge 18 marzo 1968, n. 513 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 novembre 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 novembre 1965.