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Legge 18 marzo 1968, n. 498 · Legge 18 marzo 1968, n. 498 — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

Legge 18 marzo 1968, n. 498 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

All' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente comma: "L'acquavite di vino puo' essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".