Legge 18 marzo 1968, n. 498 Art. 8
All' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente comma: "L'acquavite di vino puo' essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".