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Legge 18 marzo 1968, n. 498 · Legge 18 marzo 1968, n. 498 — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

Legge 18 marzo 1968, n. 498 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente: "E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione"".