Legge 18 marzo 1968, n. 498 Art. 16
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza gia' fissata in detto comma.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza gia' fissata in detto comma.