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Legge 18 marzo 1968, n. 498 · Legge 18 marzo 1968, n. 498 — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

Legge 18 marzo 1968, n. 498 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente: "E' pero' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanita' e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformita' delle norme stabilite per il mercato interno". Dopo l'ultimo comma dell' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente comma: "In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, puo' stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione".