Legge 18 marzo 1968, n. 489 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.