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Legge 18 marzo 1968, n. 444 · Legge 18 marzo 1968, n. 444 — Ordinamento della scuola materna statale

Legge 18 marzo 1968, n. 444 Art. 4Sezioni ed orario

In KraftAmtlicher Text

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove. Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione. L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano. Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente. Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".