Legge 18 marzo 1968, n. 444 · Legge 18 marzo 1968, n. 444 — Ordinamento della scuola materna statale
Legge 18 marzo 1968, n. 444 Art. 25Spese degli enti pubblici territoriali
Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".