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Legge 18 marzo 1968, n. 431 · Legge 18 marzo 1968, n. 431 — Provvidenze per l'assistenza psichiatrica

Legge 18 marzo 1968, n. 431 Art. 10Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere psichiatriche

In KraftAmtlicher Text

Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', concede alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 , dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dalla vigente legge sui contributi per le costruzioni ospedaliere e per l'estensione della legge 30 maggio 1965, n. 574 , alle cliniche universitarie, nei limiti da queste stabiliti.