Legge 18 marzo 1968, n. 390 Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilita' del fondo costituito con l' articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.