Legge 18 marzo 1968, n. 313 Art. 42
TITOLO V DEI I DIRITTI DELLA VEDOVA, DEL VEDOVO E DEGLI ORFANI
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 (16) ((19))
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 14 gennaio 1986 n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 giugno-3 luglio 1998 n. 239 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1998, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell' art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall' art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio"."