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Legge 18 marzo 1968, n. 313 · Legge 18 marzo 1968, n. 313 — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Legge 18 marzo 1968, n. 313 Art. 109

TITOLO VIII DELLE PROCEDURE

In KraftAmtlicher Text

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((15))

--------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".