Legge 18 marzo 1968, n. 309 Art. 18
I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1 luglio 1966, n. 516 , sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.