Legge 18 marzo 1968, n. 309 Art. 14
La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilita' posticipate.
La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilita' posticipate.