Legge 18 marzo 1968, n. 249 Art. 24
I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti. ((Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi)) . Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.