Legge 18 marzo 1968, n. 249 Art. 18
Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sara' riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento: a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni; b) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e successive modificazioni; c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari; d) personale aggregato delle carceri; e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia; f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 . ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."