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Legge 18 marzo 1968, n. 238 · Legge 18 marzo 1968, n. 238 — Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima

Legge 18 marzo 1968, n. 238 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)) ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Il termine stabilito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' prorogato al 31 dicembre 1975".