Legge 18 marzo 1968, n. 238 · Legge 18 marzo 1968, n. 238 — Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima Legge 18 marzo 1968, n. 238 Art. 10 In KraftAmtlicher Text La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ← Vorherige · Art. 9 Inhalt