Legge 14 marzo 1968, n. 317 Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e' sostituito dal seguente: "La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".