Legge 14 marzo 1968, n. 157 Art. 4
I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonche' a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.