Legge 14 marzo 1968, n. 157 Art. 1
Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922 , relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922 , relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.