Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
L'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.