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Legge 12 marzo 1968, n. 478 · Legge 12 marzo 1968, n. 478 — Ordinamento della professione di mediatore marittimo

Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

L'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.