Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 25
TITOLO VI DISPOSIZIONE PENALE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1, quando non costituisca piu' grave reato, e' punito a norma dell' articolo 665 del codice penale .