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Legge 12 marzo 1968, n. 478 · Legge 12 marzo 1968, n. 478 — Ordinamento della professione di mediatore marittimo

Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 22

TITOLO IV CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

In KraftAmtlicher Text

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonche' quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato. Contro tali provvedimenti e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.