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Legge 12 marzo 1968, n. 478 · Legge 12 marzo 1968, n. 478 — Ordinamento della professione di mediatore marittimo

Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 20

TITOLO IV CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

In KraftAmtlicher Text

La radiazione, di cui all'articolo 18, lettera d), puo' essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria. La radiazione e' obbligatoria nei seguenti casi: 1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; 2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo somma, del codice penale ; 3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge combini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.