Legge 12 marzo 1968, n. 442 Art. 17
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Universita' statale in Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Universita' statale in Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni.