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Legge 12 marzo 1968, n. 410 · Legge 12 marzo 1968, n. 410 — Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

Legge 12 marzo 1968, n. 410 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, ((nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma)) dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonche' alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.