Legge 12 marzo 1968, n. 410 Art. 4
I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le tre Casse nel modo seguente: un terzo e' assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall' articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798 ; i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.