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Legge 12 marzo 1968, n. 325 · Legge 12 marzo 1968, n. 325 — Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 12 marzo 1968, n. 325 Art. 9Commissioni centrali per il personale

In KraftAmtlicher Text

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi' composte: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: a) dal direttore generale o da un suo sostituto; b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto; c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto; d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione; e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso. per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto; b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto; c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione; d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva. I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni. Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.