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Legge 12 marzo 1968, n. 325 · Legge 12 marzo 1968, n. 325 — Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 12 marzo 1968, n. 325 Art. 29Cottimi

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantita'. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantita' di lavoro pari alla resa giornaliera, sempreche' siano state ultimate le quantita' di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , sono sostituiti dai seguenti: "Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalita' per gli errori di lavorazione". "I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621 , sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati: a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria; b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria".