Legge 12 marzo 1968, n. 325 Art. 22Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva
L' articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , e l' articolo 19 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , sono sostituiti dal seguente: "Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonche' del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso".