Legge 12 marzo 1968, n. 325 Art. 19Officine postali e di telecomunicazioni
Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche: a) officine postali; b) officine telegrafiche; c) officine di posta pneumatica; d) officine automezzi; e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 112 AGOSTO 1974, N. 370)) ; f) officine postali e di posta pneumatica; g) officine postelegrafiche e di posta pneumatica. Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d). L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione. Al personale delle predette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta tabella B - lettera G), sub e) - c). Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1970, n. 29 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente articolo sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.