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Legge 12 marzo 1968, n. 288 · Legge 12 marzo 1968, n. 288 — Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali

Legge 12 marzo 1968, n. 288 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , e' sostituito dal seguente: "Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento".