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Legge 12 marzo 1968, n. 259 · Legge 12 marzo 1968, n. 259 — Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici

Legge 12 marzo 1968, n. 259 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 10 gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di eta' e sempreche' siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procaccia con obbligazione personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purche' abbiano prestato almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.