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Legge 12 marzo 1968, n. 237 · Legge 12 marzo 1968, n. 237 — Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense

Legge 12 marzo 1968, n. 237 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La pensione indiretta, prevista dall' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , e' accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori gia' iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6 .