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Legge 12 marzo 1968, n. 235 · Legge 12 marzo 1968, n. 235 — Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro gia' liquidati in capitale o in rendita vitalizia

Legge 12 marzo 1968, n. 235 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.