Legge 8 marzo 1968, n. 399 Art. 22
Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' aggiunto il seguente articolo 23-bis: "Per la confisca si applicano le norme dell' articolo 240 del codice penale ".
Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' aggiunto il seguente articolo 23-bis: "Per la confisca si applicano le norme dell' articolo 240 del codice penale ".