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Legge 8 marzo 1968, n. 221 · Legge 8 marzo 1968, n. 221 — Provvidenze a favore dei farmacisti rurali

Legge 8 marzo 1968, n. 221 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell'articolo 4 e' prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennita' e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'articolo 6 sara' effettuata entro il 31 agosto 1968.