Legge 29 febbraio 1968, n. 81 Art. 50
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative allo anno finanziario 1968, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. I annesso al bilancio predetto.