Legge 23 febbraio 1968, n. 116 Art. 8
E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge: a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione; b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti; c) contenenti sostanze il cui impiego non e' espressamente previsto dalla presente legge; d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.