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Legge 23 febbraio 1968, n. 116 · Legge 23 febbraio 1968, n. 116 — Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla

Legge 23 febbraio 1968, n. 116 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore; b) la sede dello stabilimento di produzione; c) per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguita dalla indicazione "aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati; d) per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione "sciroppo di orzata", seguita dalla indicazione "sciroppo al benzoino" nonche' da quella "con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati; e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase "contenuto garantito litri..."; f) "contenente glucosio", nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione. Il confezionatore di recipienti e' considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento e' considerato stabilimento di produzione.