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Legge 23 febbraio 1968, n. 116 · Legge 23 febbraio 1968, n. 116 — Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla

Legge 23 febbraio 1968, n. 116 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Non e' punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.