Legge 17 febbraio 1968, n. 57 Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1968.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1968.