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Legge 17 febbraio 1968, n. 108 · Legge 17 febbraio 1968, n. 108 — Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Art. 17Convalida degli eletti

TITOLO IV CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

In KraftAmtlicher Text

Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata. Il Consiglio regionale non puo' annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.