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Legge 17 febbraio 1968, n. 106 · Legge 17 febbraio 1968, n. 106 — Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria

Legge 17 febbraio 1968, n. 106 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo' avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche".