Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 8Organi dell'ente ospedaliero
TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.