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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 6Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni

TITOLO I L'ENTE OSPEDALIERO

In KraftAmtlicher Text

La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero. L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.