Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 57Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.